11/07/2024, 15:54
(10/07/2024, 12:31)Asik85 Ha scritto: Sono qui per fare ricorso senza l'aiuto del mio commercialista in seguito all'annullamento di una trattativa che prevede un mio giocatore attualmente in prestito con diritto di riscatto. Lo staff nella sezione deposito trasferimenti ha annullato la trattativa in virtù dell'art. 6.5.4.6 del regolamento, nonostante avevo avuto il benestare da parte di un referente dello staff per procedere alla pubblicazione, chiedendo prima della pubblicazione la rinuncia al riscatto da parte del mister che attualmente ha in prestito il mio calciatore (nella stessa sezione del deposito trattative, quindi per iscritto). Ho chiesto allo staff chiarimenti sull'annullamento e mi è stato riferito che l'art. 6.5.4.6 è stato modificato in seguito alla mia trattativa, quindi a stagione in corso e senza un avviso pubblico nel forum. La motivazione è stata la seguente:
Per un refuso del passato la regola presente nel regolamento fino a ieri diceva che il prestito può essere terminato nel mercato di riparazione. Ma non esistendo più un mercato di riparazione dalla prima stagione questo articolo del regolamenento è rimasto sempre lì perchè non c'è mai stato un caso simile e non ce ne siamo mai accorti. Quando è arrivata la questione sul tavolo ed è stata occasione di discussione in Staff la maggioranza ha votato per considerare la regola nel senso che non si può terminare il prestito prima che sia finita la stagione (il primo mercato disponibile non essendoci più il mercato di riparazione). Adesso la regola è stata modificata nel regolamento lasciando aperta la possibilità di sospendere il prestito solo per i casi di prestito che non abbiano diritti di riscatto
Sulla base di ciò ho chiesto ulteriori chiarimenti sulla motivazione che ha portato la maggioranza dello staff a prendere questa decisione e non considerare simili i casi di rinuncia al prestito secco/oneroso con quelli di rinuncia al prestito con diritto di riscatto, dato che si tratta appunto di un mercato aperto tutto l'anno e che si possono anticipare le trattative con i mister in qualsiasi momento per poi diventare effettive alla conclusione della stagione. Non avendo ricevuto chiarimenti fino ad oggi ho deciso, a malincuore, di procedere facendo ricorso tramite questa sezione.
Buongiorno Daniele,
Lo staff ha preso la decisione di “modernizzare” il punto 6.5.4.6 del regolamento perché era presente un refuso che lo rendeva poco chiaro (si parlava di mercato di riparazione).
Nello stesso punto si è presa la decisione di differenziare prestito semplice gratuito o oneroso dal prestito con diritto di riscatto e questo è motivato principalmente da una migliore gestione interna delle operazioni di mercato.
Inoltre il diritto di riscatto è corretto che sia valutato a stagione terminata quando il Mister che può decidere di esercitarlo conosce gli effettivi nuovi valori del giocatore (CA, scheda, stipendio, ecc) e il MI della propria squadra.
La nuova regola non modifica sostanzialmente nulla, posticipa solamente a fine stagione la scelta del Mister che ha diritto di riscatto.
A margine di quanto detto si ricorda a Daniele che, come detto più volte, i messaggi privati degli staffer devono essere considerati come consigli, ma non vanno presi come integrazioni del regolamento. Anche noi, per tutte le decisioni, consultiamo sempre prima il regolamento e non sempre ricordiamo perfettamente tutte le parti a memoria.
Non è corretto nemmeno pubblicare i messaggi privati (anche non dicendo espressamente il nome dello staffer in questione) visto che – come appena detto – sono sempre da considerare come consiglio o commento e mai come integrazione del regolamento.
Lo staff respinge il ricorso della Juventus e come da regolamento applica una sanzione di 2 crediti:
7.10 Sono introdotte dalla stagione 2023_2 multe per i Mister come segue.
7.10.2 Ricorso non vinto 2 crediti. Il ricorso dovrà essere nella discussione apposita "Ricorsi" all'interno della sezione "Comunicazioni dagli utenti" e dovrà seguire il format indicato al primo post della discussione stessa.